Gli operatori dello spettacolo della regione Sicilia denunciando la distribuzione iniqua dei fondi pubblici per gli eventi culturali
La protesta degli operatori dello spettacolo dal vivo in Sicilia si è intensificata a seguito dell'emanazione della Legge Regionale n. 25 del 12 agosto 2024. Già nei mesi precedenti, il settore aveva presentato un esposto alla Presidenza della Regione Siciliana e all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), denunciando gravi disuguaglianze nei finanziamenti per eventi culturali.
Secondo loro infatti, questi finanziamenti straordinari, previsti dalle leggi emanate a novembre 2023 e gennaio 2024, sarebbero stati assegnati senza chiari criteri normativi su requisiti e modalità di spesa, creando una disparità di trattamento tra gli operatori del settore. La protesta, che fino ad ora era rimasta confinata all’isola, ha varcato i confini siciliani, portando gli operatori a rivolgersi direttamente al Governo Nazionale. La richiesta di impugnativa costituzionale è un passo importante per porre fine a quelle che gli operatori ritengono essere pratiche finanziarie inique e illegittime.
Istanza di impugnativa costituzionale: violazione di sette articoli della Costituzione
Nei giorni scorsi una trentina di organismi del settore dello spettacolo ha incaricato l’avvocato Francesco Mauceri di presentare un'istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 44 della legge regionale siciliana 12 agosto 2024, n. 25.
L’istanza, basata su presunte violazioni di ben sette articoli della Costituzione italiana (artt. 3, 9, 33, 41, 81, 97 e 127) e degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), rileva come le disposizioni regionali violino principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Tra i punti contestati vi è la mancanza di criteri oggettivi e pubblici per l'assegnazione dei contributi, che ha portato a una distribuzione dei fondi ritenuta iniqua e discriminatoria.
Oltre 20 milioni di euro di finanziamenti straordinari sotto accusa
Al centro della questione vi è la distribuzione di oltre 20 milioni di euro di fondi pubblici, assegnati a soggetti privati e pubblici per la realizzazione di eventi e interventi nel settore dello spettacolo e del turismo. Questi fondi si aggiungono a quelli già previsti dalle precedenti leggi regionali (n. 25/2023 e n. 3/2024), creando un quadro complesso di finanziamenti straordinari.
Gli operatori dello spettacolo contestano la mancanza di specificità nell’assegnazione di tali fondi. Molti eventi, ad esempio, sono stati finanziati senza una chiara definizione delle attività sponsorizzate, indicate genericamente come "eventi culturali", "promozione del territorio" o "attività propedeutiche in vista del carnevale 2025".
Questo ha sollevato dubbi sulla trasparenza e sulla correttezza della gestione delle risorse pubbliche. Gli operatori denunciano inoltre l'assenza di una selezione pubblica per determinare i beneficiari dei fondi, il che ha portato alla percezione di favoritismi e disuguaglianze all'interno del settore.
Richiesta di intervento del Governo
Gli operatori siciliani dello spettacolo chiedono ora un intervento diretto del Governo Nazionale per sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. La richiesta si basa sulla convinzione che le disposizioni contenute nella legge regionale violino i principi di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e trasparenza nella gestione pubblica, così come il divieto di discriminazione previsto dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, anch'essi rilevanti ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana.
In caso di mancato riscontro da parte del Governo, gli operatori hanno già annunciato l’intenzione di intraprendere ulteriori azioni legali, compresa l'impugnazione delle disposizioni e la richiesta di risarcimento danni. I firmatari dell’istanza concludono affermando che le disposizioni attuate dalla Regione Siciliana costituiscono una violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza della funzione pubblica, sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
Il documento
Nel documento presentato dagli operatori siciliani si legge che:
“La scelta dei privati beneficiari dei consistenti finanziamenti sopra riferiti non è in alcun modo motivata e non risulta preceduta da alcuna pubblica selezione ovvero idonea procedura. Si tratta con evidenza di norme contrarie alla Costituzione ed ai più elementari criteri di gestione e di destinazione delle risorse pubbliche, eccedenti i poteri e la competenza della Regione e tali da imporre la promozione, ad opera del Governo ed ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. A tanto gli istanti chiedono che il Governo voglia tempestivamente provvedere precisando che l’odierna istanza deve intendersi formata ai sensi della disciplina indicata in epigrafe, con riserva, in caso di rigetto, ovvero di silenzio, di ogni ulteriore azione e tutela, ivi comprese l’impugnazione e le connesse istanze risarcitorie”.
"Riteniamo che con questa normativa regionale vi sia innanzitutto una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art.3 della Costituzione e la violazione del divieto di discriminazione scolpito dall’ art. 14 CEDU e dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rilevanti ai sensi dell’art.117 della Costituzione. C’è anche la violazione dell’art.97 della Costituzione, perché le disposizioni in esame, costituiscono l’inosservanza dei principi di buon andamento, di imparzialità e di trasparenza della funzione pubblica, che sono calpestati dall’erogazione indiscriminata di contributi a vario titolo, attuata in deroga alle ordinarie procedure amministrative volte alla verifica del possesso dei requisiti e della rilevanza sociale dell’azione svolta dai beneficiari, tale da renderli meritevoli di percepire un sostegno pubblico”.